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Nei casi di protezione internazionale, l'art. 8 del Decreto Legislativo 25/2008 prevede che la domanda di protezione venga esaminata alla luce di informazioni, aggiornate e ben precise, sulla situazione generale esistente nel Paese di origine. La valutazione va però estesa anche alla situazione dei Paesi di transito, ogni volta che il richiedente dimostri una permanenza tale e idonea a costituire un legame tra lo straniero ed il Pese stesso. Soprattutto laddove il radicamento sia avvenuto per un lasso di tempo apprezzabile.
Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 4 marzo 2021 n. 6047